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Statuto associazione Pro Carnello

ASSOCIAZIONE  “PRO_CARNELLO”

STATUTO

Art. 1. — E’ costituita l’Associazione culturale PRO CARNELLO’ è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopi di lucro, regolata a norma dei Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto; essa ha sede in Carnello Pizza M.T. Cicerone n.1.

Art. 2.— L’Associazione ‘PRO CARNELLO’ persegue i seguenti scopi:
-    proporsi come tramite, tra i comuni confinanti e non, con il territorio dell’agglomerato di Carnello inteso esso  come entità geografica parrocchiale, per la risoluzione delle varie problematiche, sociali, culturali, assistenziali del territorio stesso;
-    porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati dalla situazione geopolitica e sociale del territorio” Carnello, possono trovare nell’Associazione “PRO CARNELLO” espressione della loro rappresentatività per la risoluzione dei loro disagi.
-    ampliare la conoscenza  della tradizione nonché artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni sia in Italia che all’estero;
-    proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’idea di educazione permanente:

Art. 3. — L’Associazione “PRO CARNELLO per il raggiungimento dei  suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
-    attività culturali; convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concetti e quanto ritenuto opportuno per il raggiungimento dei suoi fini.
-    attività editoriali: pubblicazioni di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonchè degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. — L’Associazione culturale “PRO CARNELLO è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-    soci fondatori: coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo l’associazione;
-    soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
-    soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il oro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Le quote o I contributo associativo non trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione,

Art. 5.— Possono essere Soci dell’Associazione PRO CARNELLO tutti i residenti nel territorio. di cui all’art. 2 del presente statuto, nonché i nati nello stesso territorio ma altrove residenti. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, del Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei

Art. 6. — Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida espulsione dall'Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri. I soci sono tenuti alla corresponsione delle quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; nessun Socio può, diffondere notizie a nome dell’associazione tramite stampa e radiotelevisione senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7. — Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Si ha diritto al voto, dopo aver maturato un anno di anzianità come socio dell’associazione, fatta eccezione per la prima votazione in occasione della costituzione dell’associazione stessa. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

Art, 8--Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
-    beni, immobili e mobili;
-    contributi;
-    donazioni e lasciti;
-    rimborsi;
-    attività marginali di carattere commerciale e produttivo:
-    ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse. In armonia con le finalità statutarie della organizzazione.
I    proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9,-. L’anno finanziario inizia il lo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il    Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il    bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
     Art. 10.— Gli organi dell’Associazione sono:
-    l’assemblea dei soci:
-    Il Consiglio direttivo;
-    il Presidente;
-    il Collegio dei revisori-     il Collegio dei probiviri.

Art 11. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o dal 50% dei soci più uno.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente cori la maggioranza dei presenti: in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, fatta eccezione per casi ritenuti urgenti, sia dal Consiglio Direttivo che dai Soci stessi, di cui occorre la percentuale indicata nell’art, 11. Essa può essere convocata a mezzo telegramma con convocazione entro le ventiquattro o quarantotto ore.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Ad. 12.- L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-    elegge il Presidente
-    elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
-    approva il bilancio preventivo e consuntivo:  -    approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Il Presidente ha a facoltà di nominare due vice presidenti tra i membri del Consiglio direttivo, uno per comune diverso da quello della residenza del Presidente stesso, e comunque essi(vicepresidenti) non residenti nello stesso comune.
Il    Vicepresidente, per delega del Presidente, rappresenta in modo legale Presidente stesso.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Ah. 13. — Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti quattro membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica
due anni. Il Collegio direttivo può essere revocato dall’assemblea con a maggioranza dì
2/3 dei soci; in caso di dimissioni o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo,
entrerà a far parte dello stesso  il primo non eletto. Il Consiglio Direttivo decide a
maggioranza dei voti dei soci presenti, in caso di parità quello del Presidente è decisivo.

Art. 14. — Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale
‘PRO CARNELLO’. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da:
-    il  presidente;--     almeno quattro componenti, su richiesta motivata;
-    richiesta motivata e scritta di almeno il 500/o più uno dei soci.
il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
predispone gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrate relative ai periodo di un anno:
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo:
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. — Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione: può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura, speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

rtdel Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e
consuntivo.


Art. 17.—il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica(4 anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni dì espulsione e sui dinieghi di ammissione, I membri del collegio dei probiviri, possono essere eletti anche tra i non soci dell’Associazione.

Art. 18. — Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3, comma 190 della legge 23.1296, a, 662.

Art. 19.— Tutte le cariche elettive sono gremite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art 20.- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigenti in materia.        

Carnello, addì 17 Febbraio 2001




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